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DPR412-93
L46/90
L 10/91
Impianti a gas

IMPIANTI TECNOLOGICI

Molte sono le normative che regolano la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti. In particolare la Legge n. 46 del 5 Marzo 1990, norme per la sicurezza degli impianti, ed il suo regolamento di attuazione, il D.P.R. n. 447 del 6 dicembre 1991, regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza, che definiscono i ruoli ed requisiti degli installatori e dei tecnici abilitati a progettare, dirigere e collaudare i vari tipi di impianti.

Ricadono nell'ambito di applicazione di tale Legge i seguenti tipi di impianti: elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e di climatizzazione, gli idrosanitari, quelli del gas, quelli di sollevamento e gli impianti di protezione antincendio.

Gli impiantri citati possono essere installati solo da ditte che posseggono i requisiti tecnico-professionali specificati nella Legge in oggetto. Al termine del lavoro il legale rappresentante della ditta è tenuto a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità, cioè un documento che attesta che l'impianto è stato installato conformemente alle regole e norme di buona tecnica.

Solo nel caso in cui gli impianti superino determinati limiti dimensionali, definiti dal regolamento di attuazione della Legge citata, si rende necessaria la redazione del progetto da parte di un professionista iscritto all'Albo. Al di sotto di questi limiti è l'installatore stesso che redige uno schema dell'impianto e ne consegna copia, unitamente alla dichiarazione di conformità, al committente.

Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto, da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze,  è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti:
a) per gli impianti elettrici, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m2; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
b) per gli impianti elettrici relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 m2;
c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;
d) per gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3 dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 m3 e con un'altezza superiore a 5 m;
e) per gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/h;
f) per gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
g) per gli impianti di protezione antincendio, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Inoltre chi effettua nell'edificio e/o abitazione in cui abita o possiede, tra gli altri, interventi di risparmio energetico (cambia una vecchia caldaia con una nuova a più alto rendimento ad esempio), utilizza fonti rinnovabili di energia (i pannelli solari per l'acqua calda), mette a norma un impianto elettrico (messa a terra, interruttore differenziale e magnetotermico, etc), effettua un isolamento acustico, per tutto il 1999 può detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF il 41% del valore globale dell'investimento.

Al fine di ottenere tale riduzione si deve, generalmente, inviare prima dell'inizio dei lavori, al Centro servizi delle Imposte Dirette ed Indirette una raccomandata con: modulo di comunicazione per la detrazione (reperibile presso gli uffici IVA, del Registro, delle Imposte), documento attestante l'inizio dei lavori (la dichiarazione di inizio attività), copia del pagamento ICI. Mentre all'A.S.L. si deve inviare una raccomandata A/R indicante la data di inizio lavori, il tipo dei lavori da fare, l'indirizzo dell'immobile, la ditta che esegue i lavori, dichiarazione della ditta con assunzione di responsabilità di avere adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e contribuzione. Infine si consegna in Comune la dichiarazione di inizio attività.

Si sottolinea che i documenti elencati sono generalmente quelli da inviare prima dell'esecuzione dei lavori, ad esempio, nel caso di messa a norma dell'impianto elettrico. In altri casi l'elenco dei documenti può essere sensibilmente differente da quello sopra.

 

 

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Ultimo aggiornamento: 08-02-06